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Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 - Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

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Stato 29 occorrenze

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 - Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

Art. 3.

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 - Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1972

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Sono punite con la pena pecuniaria da cinquantamila a duecentomila lire: 1) la mancata restituzione dei questionari di cui al n. 3) dell'art. 51 e la

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Le prestazioni di servizi indicate al n. 2) dell'art. 3 si presumono effettuate nello Stato, salvo prova contraria, anche quando sono rese da

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dati di cui ai numeri 2), 3) e 4) devono essere indicati distintamente secondo l'aliquota applicabile.

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comma dello art. 27, ai numeri 1), 2) e 3) dell'art. 28 e al n. 3) dello art. 31.

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Non costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni dei commissionari relative ai passaggi di cui al n. 3) dell'art. 2 né le cessioni di

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codice penale e del codice di procedura penale, della legge 7 gennaio 1929, n. 4 e del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 63, convertito nella legge

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Se dalla dichiarazione annuale risulta che l'ammontare detraibile di cui al n. 3) dell'art. 28, aumentato dalle somme versate mensilmente, è

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all'estero ed alle prestazioni di servizi di cui al n. 2) dell'art. 3 rese da soggetti residenti all'estero a soggetti residenti nello Stato, è dovuta

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Se l'imposta o la maggiore imposta accertata ai sensi dei numeri 2), 3) o 4) del secondo comma è inferiore a quella già pagata, il contribuente ha

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danno diritto alla detrazione, risulti in modo certo e diretto, e non in via presuntiva, da verbali, questionari e fatture di cui ai numeri 2), 3) e 4

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a diritti d'autore; 3) i prestiti di denaro e di titoli non rappresentativi di merci, compreso lo sconto di crediti, cambiali o assegni bancari ed

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numeri 1) e 3) dell'art. 28 senza le distinzioni e specificazioni ivi richieste, sempreché le indicazioni stesse non siano state regolarizzate entro il

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ambulante; 2) per le somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi e nelle mense aziendali; 3) per le prestazioni di trasporto di

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al saggio legale aumentato di tre punti; 3) le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte

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esportazione eseguiti nel territorio dello Stato; 3) i noleggi e le locazioni di navi, aeromobili, autoveicoli, vagoni ferroviari, containers e cabine

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, l'ubicazione della stabile organizzazione; 3) il tipo e l'oggetto dell'attività e il luogo o i luoghi in cui viene esercitata anche a mezzo di sedi

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; 3) fino alla concorrenza di due terzi dell'ammontare accertato dalla commissione tributaria di secondo grado, entro sessanta giorni dalla

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ridotta alla metà a titolo di applicazione forfetaria della detrazione prevista nell'art. 19; 3) dall'imposta determinata a norma dei precedenti

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cognome; 2) natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione; 3) corrispettivi e altri dati necessari per la

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, registrato ai sensi degli articoli 23 e 24 nell'anno precedente; 3) l'ammontare degli acquisti e delle importazioni per i quali è ammessa la

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vincolante per ambedue le parti; 3) i passaggi dal committente al commissionario o dal commissionario al committente di beni venduti e acquistati in

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, di cui al n. 3) dell'art. 2, rispettivamente dal prezzo di vendita pattuito dal commissionario, diminuito della provvigione, e dal prezzo d'acquisto

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dai farmacisti, all'atto del pagamento dei corrispettivi; b) per i passaggi dal committente al commissionario, di cui al n. 3) dell'art. 2, all'atto

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caso come riscossi; 3) le operazioni devono essere registrate a norma dell'art. 24, annotando l'ammontare giornaliero dei corrispettivi riscossi e

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confronti. Le richieste fatte e le risposte ricevute devono essere verbalizzate a norma del sesto comma dell'art. 52; 3) inviare ai soggetti che esercitano

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, e le tasse erariali sui trasporti, di cui al testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni; 3) la tassa

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il servizio telegrafico nazionale; 3) i servizi di riscossione dei tributi, compresi i diritti sulle pubbliche affissioni; 4) le operazioni di credito

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